Di seguito si delinea la nuova organizzazione politico-amministrativa stabilita dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con la previsione del subentro alla Provincia di Venezia della città metropolitana, dal il 1º gennaio 2015.
Le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono però state ridefinite secondo le modalità e le tempistiche introdotte dall'art. 23 del D.L. 24 giugno 20014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, così come convertito in legge n. 114/2014, che prevede, al comma 1 ter, punto b) "la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni".
Dal 1º gennaio 2015 pertanto la Provincia di Venezia, fino all'entrata in funzione della città metropolitana - 31 agosto 2015, data del primo consiglio metropolitano - è stata guidata da un commissario prefettizio.
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Con l'entrata in funzione della città metropolitana, sono organi della città metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. Adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
Come stabilito dalla Legge 56/2014, art. 1 comma 24, l'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito.
Ruolo e funzioni dei dirigenti sono definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede (art. 24) che ai dirigenti spettino, in generale, i compiti che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, ivi compresa l’adozione di atti che impegnano la Provincia verso l’esterno.
Aggiornamento e verifica dati: 28/02/2017