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Costi contabilizzati

Per quanto riguarda i dati relativi aicosti contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo,si evidenzia che AnAC ha così definito tali dati:

 

Per “costi contabilizzati” dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio.
Nelle more dell’approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come previsto dell’art. 1, c. 15, della l. n. 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.

 

Il riferimento all’art. 10, comma 5, della L. 279/1997, richiamato dall’art. 10, c. 5 d.lgs. n. 33/2013, non è applicabile agli Enti Locali,in quanto questa disposizione è riferita all’amministrazione statale, provvista di contabilità analitica, di cui invece non è dotato questo Ente.

 

In mancanza di contabilità analitica (non obbligatoria per gli enti locali), la sottosezione “costi contabilizzati” è valorizzata con la pubblicazione della scheda del "Prospetto costi per missione" del Rendiconto di gestione.

 

Riferimenti normativi:

  • Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013;
  • Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012;
  • Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013;
 
Pagina aggiornata il 5 maggio 2022